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Convenzioni

1. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

2. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione.

3. Lo schema da approvare dovrà essere strutturato sulla base delle seguenti sezioni:
- Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- Modalità di attivazione;
- Valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- Monitoraggio;
- Decorrenza e durata della convenzione.

4. Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) che il tirocinante non verrà impiegato per
- Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
- Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
b) che non saranno ospitati tirocinanti
- che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
- che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017) presso lo stesso;
- per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
- per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.



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