Tuttostage: Limiti numerici

Limiti numerici

I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:

a) Liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestano in modo continuativo l’attività lavorativa a favore della società, senza dipendenti: un tirocinante;

b) unità operative con un numero compreso tra uno e cinque di dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;

c) unità operative con un numero compreso tra sei e venti di dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: due tirocinanti;

d) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, o dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: il numero dei tirocinanti ospitabili non può eccedere la misura del dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.
Nel calcolo dei dipendenti non si deve tener conto degli eventuali apprendisti.

Ai soggetti ospitanti che in unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, hanno assunto tirocinanti, al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), viene riconosciuta la seguente deroga al limite sopra
riportato:
- un tirocinante oltre il limite se è stato assunto il 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
- due tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
- tre tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
- quattro tirocinanti nel caso sia stato assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi

I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) il 75 % dei tirocinanti ospitati, possono attivare 1 tirocinante oltre il limite sopra fissato.

I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare, in deroga ai limiti sopra determinati:
- Un tirocinante oltre il limite nel caso sia stato assunto il 50 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
- Due tirocinanti oltre il limite nel caso sia stato assunto il 100 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi

Sono esclusi dai limiti sopra riportati
1. I tirocini attivati a favore dei soggetti indicati all’art. 1, punti 11 e 12 della presente disciplina e presi in carico da una Pubblica Amministrazione.
2. I tirocini attivati a favore dei soggetti di cui al punto 13 possono essere esclusi solo se previsto nei programmi regionali e secondo le regole previste dagli stessi;
3. I tirocini attivati dai CPI a favore di minori in dispersione scolastica di cui all’art. 1 punto 15;
4. I tirocini di inclusione sociale (DGR 1406/2016);
5. I tirocini curriculari;
6. I tirocini per accesso alle professioni;
7. I tirocini attivati in premialità, in deroga ai limiti numerici, così come individuati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo


Punto Confindustria SRL è una società soggetta a direzione e coordinamento di Confindustria Venezia

Punto Confindustria SRL c/o Parco Scientifico Tecnologico (Lybra Business District)
Via delle Industrie 19 - entrata Vega 1 - 30175 - Marghera / Venezia
Tel: +39 041 5382052 - Fax: +39 041 935142 - Email: info@tuttostage.it
P.IVA 02499420277