Tuttostage: Introduzione

Introduzione

Lo stage o "tirocinio" č un periodo di formazione presso un’azienda o un ente privato o pubblico espressamente finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro anche realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi o per soggetti svantaggiati. In ogni caso tra il soggetto ospitante ed il tirocinante non si instaura un rapporto di lavoro.

Attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1816 del 7 novembre 2017 la Regione del Veneto ha disciplinato sei particolari tipologie di tirocinio:


1)
"tirocini curricolari": tirocini promossi da Universitą o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;

2) "tirocini per l'accesso alla professione": periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;

3) "tirocini formativi e di orientamento": i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilitą nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

4) "tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo": i tirocini finalizzati ad agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;

5) "tirocini estivi di orientamento": tirocini non curriculari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;

6) "tirocini per extracomunitari": tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell'ambito delle specifiche quote di ingresso come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999;

La DGR 1816 regola lo svolgimento di tutti i tirocini che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto ma non disciplina i tirocini curriculari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l'accesso alla professione, i tirocini transnazionali e i tirocini per migranti extracomunitari.

Lo stage č un rapporto trilaterale tra:

- Stagista,

- Azienda ospitante: pubblica o privata,

- Ente promotore


Prima dell'inizio dello stage, il soggetto promotore e il soggetto ospitante stipulano una
convenzione per regolare i reciproci rapporti.
Il tirocinio si svolge sulla base di un
progetto formativo individuale firmato dal promotore, dall’azienda ospitante e dal tirocinante.
Ogni tirocinio deve prevedere un
tutor didattico organizzativo garantito dal promotore ed un tutor aziendale indicato dall’azienda ospitante.
Il soggetto ospitante č tenuto ad effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio.
Il soggetto promotore si deve occupare dell'attivazione della copertura assicurativa dei tirocinanti.
Il numero di tirocinanti presenti contemporaneamente in un ente ospitante č proporzionato al numero dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato presenti nell’ente stesso. L’impegno orario non dovrą essere superiore a quello del contratto del soggetto ospitante.
Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerą al tirocinante un’attestazione dell’attivitą svolta e delle competenze acquisite.

Il seguente documento riguarda tutti i tirocini, che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto e nei casi in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in Veneto e scelga di utilizzare la presente disciplina anche per tirocini attivati in altre regioni italiane.
Non riguarda i tirocini che si realizzano in Veneto nel caso in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante con sedi operative in pił regioni opti per la disciplina della regione ove ha la sede legale.
Sono esclusi inoltre esclusi i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l’accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari nonchč i tirocini transnazionali, realizzati nell’ambito di programmi comunitari. I tirocini di inclusione sociale rimangono disciplinati ai sensi della DGR 1406 del 9.09.2016.



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