Tuttostage: Durata

Durata

1. La durata del tirocinio è indicata all’interno del progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

2. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:
a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
- per soggetti disoccupati/inoccupati, occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi (purché la durata della sospensione sia superiore a quella del tirocinio): massimo 6 mesi, proroghe comprese;
- per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all’interno delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;
- per soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica: massimo 12 mesi;
- per categorie particolari di persone svantaggiate, il programma regionale può derogare e stabilire una durata massima di 9 mesi, proroghe comprese;
c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.

3. La durata minima dei tirocini non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dai servizi per l’impiego e svolte durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

4. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché per infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

5. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

6. La proroga deve risultare adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo.

7. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

8. Il tirocinio può essere interrotto su iniziativa del soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, mediante idonea comunicazione.

9. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto mediante nota di comunicazione delle motivazioni da inviare a tutti i soggetti interessati.


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