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Indennità di partecipazione

1. Sulla base di quanto previsto all’art. 1, commi 34-36 della legge 92/2012 i tirocini attivati ai sensi della presente deliberazione presso soggetti ospitanti sia privati che pubblici, devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

2. L’indennità è erogata per intero nel caso l’orario settimanale previsto svolto sia almeno del 70% dell’orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell’orario pieno l’indennità è ridotta al 70%.

3. Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui all’art. 7 commi 4 e 5, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
4. L’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la eroga mensilmente. L’impegno a riconoscere l’indennità può essere assunto dalla Regione, nell’ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l’inclusione di particolari categorie di soggetti. Tale impegno può essere assunto anche dagli enti bilaterali o da altri soggetti.

5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti sospesi e comunque percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali , non sussiste l’obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l’indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla.

6. Ai lavoratori sospesi che siano percettori di ammortizzatore sociale il datore di lavoro può riconoscere un importo non superiore all’indennità minima di tirocinio.

7. Ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riconoscere un’indennità di tirocinio, pienamente compatibile con i trattamenti erogati dall’INPS non superiore a 600,00 euro mensili.

8. La partecipazione al tirocinio e la percezione dell’indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

9. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione e minori in dispersione scolastica, è possibile prevedere una deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione.



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